(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo 
                  n. 30 Speciale del 27 marzo 2015) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/4 del 10.3.2015 
  Il Presidente della Giunta Regionale promulga 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La regione Abruzzo, nell'ambito delle azioni  di  sostegno  allo
sviluppo della mobilita' ed al fine di garantire  l'incremento  della
tutela  del  bene  della  sicurezza  personale  e  patrimoniale   dei
viaggiatori e del personale di bordo, adotta politiche a tutela della
sicurezza nell'ambito del trasporto pubblico regionale.