(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 30 Speciale del 27 marzo 2015) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/4 del 10.3.2015 Il Presidente della Giunta Regionale promulga Art. 1 Finalita' 1. La regione Abruzzo, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo della mobilita' ed al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, adotta politiche a tutela della sicurezza nell'ambito del trasporto pubblico regionale.